STATUTO
ACCORDO DI RETE
Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 275/99 (regolamento dell'autonomia scolastica) art:7, art. 4.4, art. 6.1, art. 6.3; Dgr 3211 del 23.10.2003.
Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA RETE
- Creare un unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse presso Ministero, Regione, enti locali, Organismi legati all'agricoltura.
- Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico
- Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali
- Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione comune delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche
- Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.)
- Progettare e realizzare , con modalità da decidere volta per volta:
- attività didattiche
- ricerca e sperimentazione
- amministrazione e contabilità
- acquisto di beni e servizi
- organizzazione
- altre attività coerenti con le finalità istituzionali
- ogni attività strumentale alle precedenti
- Costituire centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore
- Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le Università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell'agricoltura , ambiente, formazione professionale
- Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati
- Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto
Art. 3 TIPO DI RETE; MODALITA' DI ADESIONE; DURATA DELL'ACCORDO
Possono far parte della rete tutti gli Istituti di indirizzo agrario (tecnico o professionale) del Veneto (nel futuro la rete potrà essere aperta a tutto il triveneto). La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal Consiglio d'Istituto. L' accordo di rete si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli Organi preposti
Art. 4 DENOMINAZIONE E LOGO
La rete delle scuole sarà denominata provvisoriamente: Scuole superiori di agricoltura del Veneto in rete. Verrà indetto ,in tempi brevi un concorso di idee per:
- La denominazione
- Un logo comune
- Un marchio
Art. 5 FONTI DI FINANZIAMENTO
- Contributo delle singole scuole (da definire annualmente)
- Contributo della Direzione scolastica regionale
- Contributo dell'amministrazione Regionale e di altri enti locali
- Tutti gli altri contributi anche di privati disponibili per iniziative della rete.
Art. 6 ORGANI DELLA RETE
Consiglio Direttivo della rete (C.D.R.) formato da tutti i Dirigenti scolastici o loro delegati formali. Alle riunioni, a titolo consultivo, partecipano il Coordinatore del Comitato di Coordinamento e il D.S.G.A dell'istituto incaricato della gestione contabile della rete.
Il C.D.R. elegge annualmente un presidente di rete con compiti di coordinamento.
Compiti del C.D.R. :
- Deliberare il piano annuale delle attività e dei progetti.
- Individuare la Istituzione scolastica a cui affidare la gestione contabile della rete. Decidere in ordine all'adesione di ulteriori Istituzioni scolastiche al presente accordo o al recesso delle Istituzioni scolastiche aderenti.
- Adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo di rete.
Il C.D.R. è convocato dal presidente.
E' altresì convocato da ogni altro dirigente che ne indichi espressamente il motivo
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.