STATUTO

ACCORDO DI RETE

Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 275/99 (regolamento dell'autonomia scolastica) art:7, art. 4.4, art. 6.1, art. 6.3; Dgr 3211 del 23.10.2003.

Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA RETE

  • Creare un unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse presso Ministero, Regione, enti locali, Organismi legati all'agricoltura.
  • Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico
  • Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali
  • Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione comune delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche
  • Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.)
  • Progettare e realizzare , con modalità da decidere volta per volta:
    1. attività didattiche
    2. ricerca e sperimentazione
    3. amministrazione e contabilità
    4. acquisto di beni e servizi
    5. organizzazione
    6. altre attività coerenti con le finalità istituzionali
    7. ogni attività strumentale alle precedenti
  • Costituire centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore
  • Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le Università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell'agricoltura , ambiente, formazione professionale
  • Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati
  • Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto

Art. 3 TIPO DI RETE; MODALITA' DI ADESIONE; DURATA DELL'ACCORDO

Possono far parte della rete tutti gli Istituti di indirizzo agrario (tecnico o professionale) del Veneto (nel futuro la rete potrà essere aperta a tutto il triveneto). La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal Consiglio d'Istituto. L' accordo di rete si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli Organi preposti

Art. 4 DENOMINAZIONE E LOGO

La rete delle scuole sarà denominata provvisoriamente: Scuole superiori di agricoltura del Veneto in rete. Verrà indetto ,in tempi brevi un concorso di idee per:

  • La denominazione
  • Un logo comune
  • Un marchio

Art. 5 FONTI DI FINANZIAMENTO

  • Contributo delle singole scuole (da definire annualmente)
  • Contributo della Direzione scolastica regionale
  • Contributo dell'amministrazione Regionale e di altri enti locali
  • Tutti gli altri contributi anche di privati disponibili per iniziative della rete.

Art. 6 ORGANI DELLA RETE

Consiglio Direttivo della rete (C.D.R.) formato da tutti i Dirigenti scolastici o loro delegati formali. Alle riunioni, a titolo consultivo, partecipano il Coordinatore del Comitato di Coordinamento e il D.S.G.A dell'istituto incaricato della gestione contabile della rete.

Il C.D.R. elegge annualmente un presidente di rete con compiti di coordinamento.

Compiti del C.D.R. :

  1. Deliberare il piano annuale delle attività e dei progetti.
  2. Individuare la Istituzione scolastica a cui affidare la gestione contabile della rete. Decidere in ordine all'adesione di ulteriori Istituzioni scolastiche al presente accordo o al recesso delle Istituzioni scolastiche aderenti.
  3. Adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.
  4. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo di rete.

Il C.D.R. è convocato dal presidente.

E' altresì convocato da ogni altro dirigente che ne indichi espressamente il motivo

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.